Commento teologico all’intervento nel Sinodo di Mons. Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca

12-10-2015
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Dariusz Kowalczyk SJ, Decano della facoltà di teologia, Pontificia Università Gregoriana

Commento teologico all’intervento nel Sinodo di Mons. Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca

Grazia di Dio, grazia sacramentale, grazia santificatrice

La grazia di Dio è in fondo il salvifico rivolgersi di Dio verso l’uomo. Possiamo quindi dire che la grazia è unica come Dio è uno. Ciò nonostante, considerando le mutevoli circostanze, le varie modalità e gli effetti dell’azione divina, possiamo discernere diversi tipi di grazia e tra questi la grazia sacramentale (gratia sacramentalis) che „è grazia dello Spirito Santo donata da Cristo e propria di ciascun sacramento” (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1129).

Il Concilio di Trento insegna che attraverso i sacramenti „qualsiasi vera giustizia ha inizio o viene aumentata, se già iniziata, o è recuperata, se perduta” (Concilio di Trento, Sessione VII, Introduzione). La grazia sacramentale quindi è anche grazia santificatrice (gratia sanctificans). Bisogna però osservare che la nozione di „grazia santificatrice” è molto più ampia della „grazia sacramentale”. Dio, infatti, può inserirsi nelle relazioni santificanti l’uomo anche al di fuori dei sacramenti. In altre parole, Dio esercita la sua azione salvifica indipendente da sacramenti, come lo ha affermato il Concilio Vaticano II scrivendo „dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale” (Gaudium et Spes, 22).

La situazione delle persone divorziate che convivono in un’altra unione è quindi una situazione nella quale essi sono privi della grazia sacramentale originata dal sacramento del matrimonio, della penitenza e dell’Eucaristia ma non per questo privi della grazia di Dio, e quindi della grazia santificatrice la quale – come è stato detto – può essere donata da Dio anche al di fuori dei sacramenti. Così Giovanni Paolo II potette scrivere nella Familiaris Consortio „Siano esortati [i divorziati che hanno contratto una seconda unione] ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio [sottolineato dall’autore]” (84).


Le persone divorziate che vivono in una seconda unione possono quindi, nella maniera loro propria, implorare la grazia di Dio; tale grazia però non è, e non può essere senza l’adempimento delle precise condizioni, la grazia sacramentale, pur essendo tuttavia l’autentica grazia divina capace di rifondare la salvifica relazione con Dio. Da quanto finora detto non si può evincere tuttavia che le persone divorziate e viventi in una seconda unione possano accostarsi al sacramento dell’Eucaristia. Al contrario, in tal modo non solo avrebbero contraddetto la logica intrinseca della grazia sacramentale ma rischierebbero di annullare la grazia ricevuta al di fuori dei sacramenti.

 

 

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